DEL PUBBLICO 1. Le Parti rivierasche vigilano affinche' le informazioni rela- tive allo stato delle acque transfrontaliere, ai provvedimenti adottati o previsti per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero e l'efficacita' di queste misure, siano accessibili al pubblico. A Tal fine, le Parti rivierasche fanno in modo che le seguenti informazioni siano messe a disposizione del pubblico:

  • a)gli obiettivi qualitativi dell'acqua;
  • b)le autorizzazioni rilasciate ed i criteri da osservare di conseguenza;
  • c)i risultati dei prelievi di campioni d'acqua e di effluenti effettuati a fini di monitoraggio e di valutazione, nonche' i risultati dei controlli messi in atto per determinare in che misura gli obiettivi qualitativi dell'acqua o i criteri enunciati nelle autorizzazioni sono rispettati. 2. Le Parti rivierasche vigilano affinche' il pubblico possa avere accesso a queste informazioni in ogni momento ragionevole e possa venirne gratuitamente a conoscenza, e mettono a disposizione del pubblico attrezzature sufficienti affinche' sia possibile ottenere copie di queste informazioni dietro pagamento di un ragionevole corrispettivo.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art16 · fonte del testo