E VALUTAZIONE IN COMUNE 1. Nell'ambito della cooperazione generale prevista all'articolo 9 della presente Convenzione o di intese particolari, le Parti rivierasche elaborano ed applicano programmi comuni al fine di sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere, comprese le piene ed i ghiacci galleggianti, e l'impatto transfrontaliero. 2. Le parti rivierasche si mettono d'accordo sui parametri d'inquinamento e sugli inquinanti la cui discarica e la cui concentrazione nelle acque transfrontaliere sono oggetto di una sorveglianza regolare. 3. Le Parti rivierasche procedono, ad intervalli regolari, a valutazioni comuni o coordinate dello stato delle acque transfrontaliere e dell'efficacita' dei provvedimenti adottati per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero. I risultati di queste valutazioni sono comunicati al pubblico secondo le disposizioni dell'articolo 16 della presente Convenzione. 4. A tal fine, le Parti rivierasche armonizzano le regole relative alla preparazione ed all'attuazione di programmi di sorveglianza, sistemi di misurazione, dispositivi, tecniche di analisi, metodi di trattamento e di valutazione dei dati e metodi di registrazione degli inquinanti discaricati.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art11 · fonte del testo