e obblighi dei Paesi Parte sviluppati 1. Per adempiere gli obblighi che spettano loro in virtu' degli articoli 4, 6 e 7 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati conferiscono priorita' ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e in questo ambito: (a) li aiutano a lottare contro la desertificazione e/o ad attenuare gli effetti della siccita', tra l'altro fornendo loro risorse finanziarie e/o di altro tipo, e/o facilitando loro l'accesso a tali risorse, nonche' favorendo e finanziando il trasferimento, l'adattamento e l'accesso alle tecnologie e alle capacita' ecologicamente appropriate e/o facilitandone il finanziamento, come deciso di comune intesa e conformemente alle loro politiche nazionali, tenendo conto del fatto ch'essi hanno assurto a strategia centrale l'eliminazione della poverta'; (b) continuano a stanziare risorse importanti e/o aumentano le risorse per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccita'; e (c) li aiutano a rafforzare le loro capacita' per permetter loro di migliorare il quadro istituzionale, nonche' i loro mezzi scientifici e tecnici, la raccolta e l'analisi d'informazioni e la ricerca-sviluppo al fine di lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccita'. 2. Gli altri Paesi Parte possono fornire, a titolo volontario, tecnologie, conoscenze e capacita' operative relative alla desertificazione e/o risorse finanziarie ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione. Il trasferimento di tali tecnologie, conoscenze e capacita' operative e' facilitato dalla cooperazione internazionale.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art5 · fonte del testo