e obblighi dei Paesi Parte africani 1. A seconda delle loro rispettive capacita', i Paesi Parte africani s'impegnano a: (a) fare della lotta contro la desertificazione e/o dell'attenuazione degli effetti della siccita' l'aspetto essenziale di una strategia d'eliminazione della poverta'; (b) promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali, in uno spirito di solidarieta' e di compartecipazione fondate sull'interesse comune, nei programmi e nelle attivita' intesi a lottare contro la desertificazione e/o ad attenuare gli effetti della siccita'; (c) razionalizzare e rafforzare le istituzioni interessate dalla desertificazione e dalla siccita' e far capo ad altre istituzioni esistenti, secondo quanto conviene, per accrescerne l'efficienza e assicurare un'utilizzazione piu' razionale delle risorse; (d) promuovere tra loro lo scambio d'informazioni sulle tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche appropriate; e (e) mettere a punto piani d'urgenza per attenuare gli effetti della siccita' nelle zone degradate dalla desertificazione e/o dalla siccita'. 2. Conformemente agli obblighi generali e particolari di cui agli articoli 4 e 5 della Convenzione, i Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, si adoperano per: (a) stanziare i debiti crediti budgetari, in funzione della situazione e dei mezzi del Paese e tenendo conto della nuova priorita' che l'Africa ha posto al fenomeno della desertificazione e/o della siccita'; (b) proseguire e intensificare le riforme iniziate in materia di decentralizzazione e di miglioramento del regime di sfruttamento delle risorse, e rafforzare la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali; e (c) identificare e mobilizzare nuove e supplementari risorse finanziarie nazionali e sviluppare prioritariamente i mezzi e meccanismi disponibili a livello nazionale per mobilizzare risorse finanziarie interne.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art4 · fonte del testo