tecnica e cooperazione Le Parti s'impegnano, in funzione delle loro rispettive capacita', a razionalizzare l'assistenza tecnica fornita ai Paesi Parte africani e la cooperazione con questi ultimi, al fine di accrescere l'efficacia dei progetti e dei programmi, provvedendo tra l'altro a: (a) limitare le spese di appoggio e di sostegno, soprattutto le spese generali, in ogni caso, queste spese rappresentano soltanto un'esigua percentuale del costo totale del progetto per ottimizzarne gli effetti; (b) far capo di preferenza ai servizi di esperti nazionali competenti o, qualora necessario, di esperti competenti della subregione e/o della regione, per la concezione, l'elaborazione e l'attuazione dei progetti e formare esperti locali qualora non ve ne siano; e (c) fare in modo che l'assistenza tecnica da apportare sia gestita e coordinata correttamente nonche' utilizzata con efficacia.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art16 · fonte del testo