[1]Principi generali

[2]1. Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente nel trasferimento di persone condannate, conformemente a quanto stabilito nel presente Trattato. 2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti potra', in conformita' a quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte, per scontare una pena o una misura privativa della liberta' inflitta con la sentenza.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17~trattato-art2 · fonte del testo