[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente capo e fatte salve le disposizioni del titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, si intende per: 1 "prodotti energetici": il gas naturale (codice SA 27.11), l'energia elettrica (codice SA 27.16) e il petrolio greggio (codice SA 27.09); 2. "infrastruttura fissa": le reti di trasmissione o di distribuzione, gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio, quali definiti nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito "direttiva 2003/54/CE") e nella direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito "direttiva 2003/55/CE"); 3. "transito": il transito, quale descritto nel titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, di prodotti energetici attraverso un'infrastruttura fissa o un oleodotto; 4. "trasporto": la trasmissione e la distribuzione, quali definite nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, e il trasporto di petrolio con condotte, 5. "prelievo non autorizzato": ogni attivita' consistente nel prelievo illecito di prodotti energetici da un'infrastruttura fissa.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art268 · fonte del testo