[1]Cooperazione in materia di infrastrutture

[2]Le Parti si adoperano per agevolare l'uso dell'infrastruttura di trasmissione del gas e degli impianti di stoccaggio del gas e si consultano o si coordinano tra loro, a seconda dei casi, in merito allo sviluppo delle infrastrutture. Le Parti cooperano su temi riguardanti gli scambi di gas naturale, la sostenibilita' e la sicurezza dell'approvvigionamento. Nell'elaborazione dei documenti programmatici riguardanti gli scenari della domanda e dell'offerta, le interconnessioni, le strategie energetiche e i piani di sviluppo delle infrastrutture ciascuna delle Parti tiene conto delle capacita' e delle reti energetiche dell'altra Parte ai fini di una maggiore integrazione dei mercati dei prodotti energetici.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art274 · fonte del testo