[1]Definizione

[2]Ai fini del presente accordo si intende per:

  • a)"disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
  • b)"prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese, tra l'altro, le componenti destinate a essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;
  • c)"prodotto complesso": un prodotto costituito da piu' componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art212 · fonte del testo