[1]Durata della tutela

[2]I diritti esclusivi hanno una durata di almeno dieci anni dopo il primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo oppure, qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, di dieci anni dopo la prima delle date seguenti:

  • a)la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
  • b)la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art227 · fonte del testo