[1]Durata della protezione

[2]1. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina a seguito della registrazione e' di almeno cinque anni. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito. 2. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina ai disegni e modelli non registrati e' di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello e' stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle Parti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art214 · fonte del testo