[1]Durata della protezione

[2]La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina e' di almeno dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per piu' periodi di dieci anni.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art200 · fonte del testo