presente Protocollo entra in vigore per tutte le Parti contraenti il novantesimo giorno successivo al deposito presso il Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dell'ultimo strumento di approvazione di ratifica o di accettazione di tre quarti delle Parti contraenti, compresa la totalita' delle Parti considerate al 5 giugno 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) come paesi sviluppati ad economia di mercato. Ogni Parte contraente che non fa parte di questa categoria di paesi potra' entro i sei mesi successivi alla notifica dell'adozione del Protocollo da parte del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, chiedere a quest'ultimo la sospensione dell'entrata in vigore di tale Protocollo. Saranno applicate mutatis mutandis le disposizioni enunciate nell'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo XIII della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~protocollo-art3 · fonte del testo