ARTICOLO XV Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura informa tutti i governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV del deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, delle proposte di emendamento, delle notifiche di accettazione degli emendamenti, dell'entrata in vigore di questi ultimi e delle notifiche di recesso.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artxv · fonte del testo