[1]ARTICOLO XII

[2]Commissione Mista

[3]1. Le Parti istituiscono, entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, una Commissione Mista composta da funzionari di entrambi Paesi e, ove necessario, anche di esperti nel settore cinematografico. 2. La Commissione Mista ha il compito di vigilare sull'applicazione del presente Accordo, esaminando eventuali proposte di modifica da apportare all'Accordo stesso. La Commissione si riunisce con cadenza almeno biennale, alternativamente nella Repubblica Italiana e negli Stati Uniti Messicani o in un altro Paese, scelto congiuntamente dalle Parti. Sessioni straordinarie della Commissione Mista possono essere indette su richiesta delle Autorita' competenti delle Parti, nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella legislazione che disciplina l'industria cinematografica in una o nell'altra Parte o nel caso si verifichino delle difficolta' nell'applicazione dell'Accordo.

Testo vigente dal 22 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;166~accordo-art12 · fonte del testo