[1]ARTICOLO XI

[2]Facilitazione di Circolazione ed Importazione

[3]1. Al personale tecnico-artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche, le Parti concedono ogni facilitazione per l'entrata ed il soggiorno nel proprio territorio nonche' per l'uscita dal territorio stesso. 2. Le Parti permettono, in conformita' con la propria legislazione nazionale, l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica necessaria per la realizzazione e per lo sfruttamento delle coproduzioni cinematografiche.

Testo vigente dal 22 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;166~accordo-art11 · fonte del testo