1. Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del tribunale arbitrale e in particolare si adopereranno con ogni mezzo per: (a) fornirgli tutti i documenti, le informazioni e le strutture necessari e (b) consentirgli, se del caso, di citare testimoni o esperti e raccogliere le loro deposizioni. 2. Le Parti e gli arbitri sono tenuti a rispettare la natura riservata delle informazioni che ricevono in via riservata durante le udienze del tribunale arbitrale.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~annesso-art8 · fonte del testo