Le parti alla controversia facilitano i lavori del Tribunale arbitrale e in particolare utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:

  • a)fornire al tribunale tutti i documenti, informazioni e le agevolazioni necessarie;
  • b)consentire al Tribunale, in caso di bisogno, di far comparire testimoni o esperti, e di registrare la loro deposizione;

Testo vigente dal 23 aprile 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~appendice-ii-parte-i-art7 · fonte del testo