Le parti della controversia agevolano l'attivita' del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:

  • a)fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e
  • b)consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~allegato-e-parte-i-art7 · fonte del testo