[1]Articolo III.

[2]Le imprese designate da ciascuna Parte Contraente avranno il diritto, durante l'esercizio dei servizi aerei specificati:

  • i)di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente;
  • ii)di effettuare scali tecnici nel suddetto territorio;
  • iii)subordinatamente a quanto disposto dall'articolo IV, di effettuare scali nel detto territorio nei punti specificati nell'Annesso a questo Accordo, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artiii · fonte del testo