Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godra' - durante l'esercizio d'un servizio convenuto su una rotta specificata - dei seguenti diritti:

  • a)di attraversare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;
  • b)di farvi scalo per scopi non di traffico;
  • c)di farvi scalo, nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art6 · fonte del testo