[1]Articolo IV.

[2]1. Si riconosce che ciascuna Parte Contraente avra' equi e pari diritti per il trasporto del traffico di 3ª e 4ª liberta' sulle rotte specificate nell'Annesso a questo Accordo e che il traffico di 5ª liberta' ha carattere complementare. Quando il traffico e' per sua natura di 5ª liberta' per una Parte Contraente, ma di 3ª o 4ª liberta' per l'altra Parte Contraente, quest'ultima avra' diritto di priorita' per il trasporto dello stesso. La prima Parte Contraente puo' incrementare tale traffico di 5ª liberta' a condizione che cio' non pregiudichi i preminenti interessi dell'altra Parte Contraente. 2. La capacita' offerta dalle imprese di ciascuna Parte Contraente sulle rotte aeree specificate sara' strettamente commisurata alle esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili che il pubblico avra' per il trasporto aereo relativamente a un ragionevole coefficiente di carico. 3. Il diritto delle imprese di ciascuna Parte Contraente di imbarcare e sbarcare, in punti situati nel territorio dell'altra Parte Contraente, traffico internazionale destinato a terzi paesi o da essi proveniente, sara' proporzionato, subordinatamente alla osservanza dei principi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo:

  • a)alle esigenze di trasporto aereo tra il paese di origine e i paesi di destinazione e alle necessita' di trasporto aereo della regione attraversata dall'impresa, tenendo in considerazione i servizi eserciti dalle imprese dell'altra Parte Contraente, su tutta la rotta specificata o parte di essa, e
  • b)alla economia di esercizio delle linee a lungo percorso.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artiv · fonte del testo