• 1)la presente Convenzione e' depositata presso il Segretario generale, il quale ne invia copie certificate conformi a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.
  • 2)Oltre alle funzioni specificate in altri articoli della presente Convenzione,il Segretario Generale:
  • a)informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito;
  • i)di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della loro data;
  • ii)della data di entrata in vigore della presente Convenzione;
  • iii)del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonche' della data in cui esso e' stato ricevuto e della data in cui esso acquista efficacia;
  • b)dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione ne trasmette il testo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art20 · fonte del testo