• 1)La presente Convenzione puo' essere denunciata da uno qualsiasi delle Parti, in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte.
  • 2)La denuncia si effettua mediante il deposito di una notifica scritta presso il Segretario Generale ed ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo piu' lungo specificato nella notifica.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art19 · fonte del testo