1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da una delle Parti in qualsiasi momento, dopo un anno a decorrere dalla data in cui la Convenzione e' entrata in vigore per tale Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale. 3. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un anno a decorrere dalla data del deposito dello strumento, o alla scadenza di qualsiasi periodo piu' lungo che potrebbe essere specificato in detto strumento.

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art19 · fonte del testo