[1]Principi della cooperazione militare

[2]3.1 L'organizzazione e la conduzione delle attivita' concrete di cooperazione nel settore della difesa sono svolte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa dello Stato del Kuwait. 3.2 Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti saranno effettuate alternativamente a Roma e a Kuwait City, al fine di definire e concordare possibili intese specifiche per integrare e completare il presente Accordo, cosi' come possibili programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate dello Stato del Kuwait. 3.3 Le modalita', i tempi e i luoghi per attivita' di cooperazione aggiuntive saranno specificati nelle suddette intese e programmi.

Testo vigente dal 14 settembre 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2026-09-01;159~accordo-art3 · fonte del testo