[1]Scopo

[2]2.1 Lo scopo del presente Accordo e' rafforzare la cooperazione nel settore della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel settore militare nell'interesse di entrambe le Parti. 2.2 Il presente Accordo si applica al Personale delle Parti che effettua visite ufficiali o che e' inviato a frequentare corsi presso i collegi, gli istituti e le scuole di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente Accordo si applica altresi' a qualsiasi cooperazione militare concordata tra le Parti del presente Accordo.

Testo vigente dal 14 settembre 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-09-01;159~accordo-art2 · fonte del testo