[1]ARTICOLO (2) PRINCIPI DI COOPERAZIONE MILITARE

[2]1. L'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Sultanato dell'Oman. 2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Mascate allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Sultanato dell'Oman. Attivita', modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;132~memorandum-art2 · fonte del testo