[1]Attivita' operative coordinate

[2](1) In riferimento alle attivita' operative coordinate che possono essere espletate da funzionari delle Autorita' Competenti nell'ambito del presente Accordo, l'uso dell'uniforme e di altri mezzi tecnici e ulteriori dettagli, come pure le disposizioni sulla responsabilita' in materia di danni saranno stabiliti da un Protocollo di applicazione di cui all'articolo 14. (2) I funzionari dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui le attivita' sono svolte e operano solo a livello di assistenza nel ruolo di consulenti o esperti.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art11 · fonte del testo