[1]Attuazione dell'accordo

[2](1) II Ministero dell'interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza della Repubblica italiana e il Ministero dell'interno - Direzione Generale di Polizia della Repubblica di Croazia, possono, ove opportuno, stipulare protocolli per l'attuazione di attivita' operative coordinate in mare e di tutte le altre forme di cooperazione previste dal presente Accordo. (2) Le Autorita' Competenti ai sensi del comma 1 del presente articolo si danno reciproca notifica su tutte le circostanze pertinenti all'attuazione del presente Accordo e relativi protocolli.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art14 · fonte del testo