'Ufficio Centrale Brevetti italiano e il Comitato Statale per le invenzioni e le scoperte presso il Comitato di Stato per la Scienza e la Tecnica dell'URSS adottano tutte le misure necessarie per facilitare la presentazione e l'esame delle domande indicate all'art. 1 del presente Accordo e, in particolare, per prorogare su espressa richiesta degli interessati e fino ad un massimo di sei mesi, i termini per le risposte che i richiedenti italiani e sovietici debbono fornire ai quesiti ed osservazioni, emersi nel corso dell'esame di una determinata domanda.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;159~accordo-art2 · fonte del testo