Parti si impegnano ad intensificare l'applicazione degli Accordi conclusi tra di esse nei campi richiamati all'art. 11 del presente Trattato ed in particolare del Programma a lungo termine di collaborazione economica, industriale e tecnica fino al 2000, del Programma di approfondimento della cooperazione nel campo della scienza e della tecnica nonche' di tutti gli altri Accordi in vigore tra le due Parti in campo economico. La Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e quella per la cooperazione tecnico-scientifica tra l'Italia e l'URSS, con i loro organismi operativi, sono chiamate a favorire il rafforzamento di tale cooperazione nell'ambito delle loro competenze. Altri organismi permanenti o ad hoc possono istituirsi quando le Parti di comune accordo ne ravvisino la necessita'.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art13 · fonte del testo