protezione dell'invenzione comune e del modello industriale comune si effettua in Italia come in URSS sotto forma di brevetto se un'altra forma di protezione non e' prevista dagli accordi tra le imprese e le organizzazioni cooperanti. La protezione dei marchi comuni si effettua in Italia come in URSS con la registrazione. Le forme di protezione di altri diritti di proprieta' industriale saranno concordate con la firma di protocolli aggiuntivi comuni, che costituiranno parte integrante del presente Accordo.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;159~accordo-art4 · fonte del testo