1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di proprieta' pubblica o privata, che sia:

  • a)a propulsione meccanica;
  • b)immatricolata in un territorio per il quale vige la presente convenzione;
  • c)adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri;
  • d)adibita ad un viaggio per mare. 2. La presente convenzione non si applica:
  • a)ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata e' inferiore a 500 tonnellate;
  • b)ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali sambuchi o giunche;
  • c)a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate;
  • d)ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art2 · fonte del testo