1. La legislazione nazionale potra' autorizzare l'impiego in lavori leggeri di giovani di eta' dai tredici ai quindici anni o l'esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che:

  • a)non danneggino la loro salute o il loro sviluppo;
  • b)non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorita' competente o la loro attitudine a beneficiare dell'istruzione ricevuta. 2. La legislazione nazionale potra' altresi', con riserva delle condizioni previste al comma a) e b) del precedente paragrafo 1, autorizzare l'impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo. 3. L'autorita' competente determinera' le attivita' nelle quali l'impiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fissera' la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si e' avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 2 puo', fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di eta' di tredici e quindici anni di cui al paragrafo I con dodici e quattordici anni, e il limite di eta' di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-138-art7 · fonte del testo