1. L'eta' minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, puo' compromettere la salute, la sicurezza o la moralita' degli adolescenti non dovra' essere inferiore ai diciotto anni. 2. I tipi di impiego o di lavoro previsti al precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono. 3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorita' competente potra', dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l'impiego o il lavoro di adolescenti dall'eta' di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralita' siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto una istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d'attivita' corrispondente.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-138-art3 · fonte del testo