[1]sociale

[2]1. Per garantire agli interessati un'adeguata sicurezza sociale, a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;

  • b)gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea, ad eccezione degli agenti con un contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare per il regime dell'Unione europea o per il regime dell'ultimo Stato di iscrizione; se tale Stato non appartiene all'Unione europea e non ha concluso con l'Italia un accordo in materia di sicurezza sociale, l'agente a contratto puo' optare per il regime dell'Unione europea o per il regime italiano;
  • c)il personale locale e' iscritto al regime di sicurezza sociale italiano. 2. Per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto non iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), l'Ufficio sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte da esso, o a suo nome, al predetto personale. 3. Il personale di cui al paragrafo 2 che e' di cittadinanza italiana e' tenuto a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome. 4. Per gli agenti a contratto e il personale locale iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), l'Ufficio versa i contributi del datore di lavoro previsti dalla normativa in vigore.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art12 · fonte del testo