[1]Rapporti di servizio, protezione ed assistenza

[2]1. Gli agenti delle Parti sottostanno, nell'ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro, nonche' in materia disciplinare, alle rispettive normative nazionali. 2. Le Parti sono tenute a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art34 · fonte del testo