Viene istituita una Commissione Mista composta dai rappresentanti delle due Parti, con il compito di: a. promuovere, sviluppare e valutare la Cooperazione Militare, tecnica e industriale tra le Parti nel suo complesso; b. esaminare i problemi di rilievo che potrebbero sorgere durante l'esecuzione del presente Accordo, e proporre le opportune soluzioni; la Commissione puo', in caso di necessita', avvalersi dell'assistenza di esperti; c. sottoporre eventualmente all'attenzione delle rispettive Autorita' nazionali proposte e raccomandazioni che tendano al miglioramento degli obiettivi del presente Accordo. La Commissione si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, nelle date che verranno fissate di comune accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art4 · fonte del testo