' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti:

  • a)esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
  • b)stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori, previste dagli artt.5 e 9;
  • c)determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 11 e i casi di esenzione dall'autorizzazione diversi da quelli previsti dall'art. 12;
  • d)predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
  • e)risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
  • f)adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
  • g)esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e compatibili con le disposizioni vigenti nei due Paesi. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di' una delle Parti Contraenti. Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art26 · fonte del testo