Le attivita' militari saranno pianificate e coordinate da esperti degli Stati Maggiori delle rispettive Forze Armate e per il tramite degli Addetti per la Difesa. Riunioni di pianificazione bilaterale, periodiche o specifiche, potranno, se necessario, aver luogo alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, nelle date e con la frequenza che verranno stabilite di comune accordo nel quadro degli Accordi Tecnici.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art5 · fonte del testo