: Le istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente Accordo devono essere redatte in conformita' alle disposizioni fissate nelle norme di procedura, e trasmesse alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art3 · fonte del testo