istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente Accordo devono essere redatte in conformita' alle disposizioni fissate nelle norme di procedura. Gli elementi di realizzazione dell'opera, dovranno essere trasmessi alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;202~accordo-art3 · fonte del testo