: Le Autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'interscambio dei films ed in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Le stesse Autorita' concorderanno le norme di procedura per l'esecuzione del presente Accordo. Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art15 · fonte del testo