[1]'

[2]Il presente Accordo sara' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo non sara' applicato a controversie, reclami o disaccordi che hanno avuto origine precedentemente alla sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 28 giugno 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;150~accordo-art2 · fonte del testo