- PORTATA DELL'ACCORDO 1. Il presente Accordo dovra' applicarsi a tutti gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente in conformita' con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio viene effettuato l'investimento. 2. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente sia che essi siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;12~accordo-art2 · fonte del testo