[1]ARTICOLO XII Applicazione dell'Accordo

[2]Ai fini della sua applicazione futura, il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti ivi vigenti. Tuttavia, il presente Accordo non si applica alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;69~accordo-artxii · fonte del testo