[1]ARTICOLO XIII.

[2]L'articolo 24 (ex articolo 22) e' cosi' modificato: "a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, 2 a) e b) dello Statuto della Scuola, la licenza liceale europea garantisce, secondo la sezione di studi, l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali, che le autorita' competenti delle Parti contraenti comunicheranno al Consiglio superiore.

  • b)In caso di modifiche apportate alle denominazioni del diploma, dei certificati e delle menzioni in vigore nei vari paesi, le Parti contraenti s'impegnano, ognuna in quello che la riguarda, ad assicurare l'equivalenza dei diplomi della licenza liceale europea con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali".

[3]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 5 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;150~artxiii · fonte del testo