[1]con gli studi secondari nazionali

[2]Il titolare della Licenza liceale europea ottenuta presso la Scuola:

  • a)fruisce, nel suo paese, di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato rilasciato alla fine degli studi secondari in tale paese;
  • b)puo' richiedere, con gli stessi diritti dei cittadini in possesso di titoli equivalenti, l'ammissione in ogni universita' esistente sul territorio delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;764~allegato-art18 · fonte del testo