• a)Per l'applicazione dell'art. 5 punto 2 a) e b) dello statuto della Scuola, e tenuto conto dell'art. 29 dello stesso statuto, la licenza liceale europea assicura, a seconda della sezione, l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali seguenti:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

  • b)La percentuale dei punti ottenuti nell'insieme delle prove dara' l'equivalenza seguente con le menzioni nazionali: 60/100: in Belgio, la menzione: avee fruit; in Francia, la menzione: passable; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; 70/100: in Belgio, la menzione: grand fruit; in Francia, la menzione: assez bien; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; 80/100: in Belgio, la menzione: le plus grand fruit; in Francia, la menzione: bien; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; 90/100: in Belgio, la menzione: le plus grand fruit; in Francia, la menzione: tres bien; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione;
  • c)in caso di modifiche apportate alle denominazioni dei diplomi, dei certificati o delle menzioni in vigore nei vari Paesi, le Parti contraenti s'impegnano, ognuna in quello che la riguarda, di assicurare l'equivalenza dei diplomi della licenza liceale europea con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~allegato-art22 · fonte del testo